I dati previsti dall'articolo 15, comma 1 e 2 sono trasmessi periodicamente alla Banca dati incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione e sono consultabili al seguente link:

Banca dati incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione - anno 2024

A norma dell'art. 9-bis comma 2 del decreto legislativo 33/2023, di seguito riportato, l'adempimento agli obblighi di pubblicazione si considera conseguito con la pubblicazione del link alla banca dati che detiene le informazioni prescritte.

"2. Nei casi di cui al comma1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.