Salta al contenuto

Descrizione

L'art. 238 comma 10 D. L.gs. 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12 D. Lgs. 116/2020, prevede, a partire dall’anno 2022, che le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lett. b-ter) punto 2 D. Lgs. 152/2006) ad un soggetto privato (quindi, non utilizzando più il gestore pubblico) e dimostrano di averli avviati al recupero, sono escluse dal versamento della quota variabile della tassa rifiuti.

Il termine per comunicare all’Ufficio Tari l’intenzione di uscire dal servizio pubblico è il 30 giugno di ogni anno. La comunicazione ha effetto dall’anno successivo e per 5 anni consecutivi.

L’esclusione dalla quota variabile della Tari verrà annualmente confermata dietro presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno successivo, dei formulari, che attestano l’avvenuto recupero dei rifiuti urbani e le effettive quantità recuperate.

In caso di interesse, è necessario compilare l’apposito modulo e trasmetterlo all’indirizzo pec del Comune di Campegine: campegine@cert.provincia.re.it

Per maggiori informazioni, è possibile consultare gli artt. 9bis e 9ter del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti.

Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Tipo di documento

Modulistica

Documenti

Formati disponibili

pdf

Ufficio responsabile

Gestione IMU e TARI e relativi controlli.

Piazza Caduti del Macinato n. 1

42020 Campegine

Ultimo aggiornamento: 01-02-2024, 12:33