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L’art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce alcune novità in materia di Anagrafe. 

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Come si fa

Le dichiarazioni di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero, cambio di abitazione all’interno del comune ed emigrazione all’estero, possono essere redatte dal cittadino sull’apposita modulistica (in allegato) debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero dell’Interno e presentata secondo le seguenti modalità:

  1. personalmente all’ufficio Anagrafe del Comune in Piazza A. Cervi 3; 
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Campegine, Ufficio Anagrafe, Piazza Caduti del Macinato 1, 42040 Campegine (RE);
  3. per fax al numero 0522/676314;
  4. per via telematica (all’email sede@comune.campegine.re.it o tramite PEC all’indirizzo campegine@cert.provincia.re.it.

Attenzione, l’inoltro a mezzo e-mail è consentito ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 

Cosa serve

Alla dichiarazione è obbligatorio allegare fotocopia del documento d’identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza le quali, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione di iscrizione anagrafica nonché di cambio di abitazione deve essere correttamente compilata in tutte le sue parti, e non solo quelle indicate come obbligatorie nel modello ministeriale.
In particolare, oltre all’indirizzo e al numero civico e’ necessario indicare anche:

  • il numero dell’interno dell’appartamento;
  • i dati necessari ai fini dell’aggiornamento dell’indirizzo sulle patenti di guida e sui documenti di circolazione in applicazione del D.P.R. 575/1994 e degli artt. 147 e 150 del D.P.R. 610/1996 (Per i veicoli: solo il numero di targa. Per le patenti:  tipo (A, B, C...) - numero - data rilascio - ente che ha rilasciato il documento es. Prefettura, Motorizzazione o U.C.O., con la relativa Provincia). Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l’avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti. Nel frattempo farà fede la ricevuta del modello compilato che dovranno essere conservate unitamente ai rispettivi documenti ed esibite su richiesta, le quali verranno trasmesse a mezzo posta ordinaria o elettronica dall’Anagrafe unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento in oggetto.

Inoltre:

  • Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
  • Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A).
  • Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B). 

Tempi e scadenze

L’Ufficio Anagrafe, entro 2 giorni lavorativi, provvede a registrare la dichiarazione di iscrizione anagrafica o cambio di abitazione, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, e dispone gli accertamenti per la verifica dei requisiti previsti. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, con conseguente ripristino posizione anagrafica antecedenti alla data della dichiarazione resa, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace, facendo segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza in merito alle discordanze tra le dichiarazioni rese dall’ interessato e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Ultimo aggiornamento

24-11-2022 11:11

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